I referendum abrogativi si terranno domenica 8 (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 9 giugno (dalle ore 7 alle 15), in contemporanea al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, e hanno come oggetto l’abrogazione di alcune norme in tema di lavoro e una modifica alla legge sull’acquisizione della cittadinanza italiana per residenti stranieri, riducendone il tempo cdi attesa. Essendo referendum abrogativi, ciascuno di essi verrà dichiarato valido se l’affluenza registrata supererà il 50% più uno degli elettori, indipendentemente dal risultato finale delle consultazioni.
I quattro quesiti referendari sul lavoro sono stati promossi dal sindacato CGIL con una raccolta delle firme pubblica, che ha raccolto oltre quattro milioni di adesioni.
Il quesito referendario sulla richiesta di cittadinanza italiana, invece, è stato promosso inizialmente dal segretario di +Europa, Riccardo Magi, oltreché dai partiti Possibile, Partito Socialista Italiano, Radicali Italiani e Rifondazione Comunista e numerose associazioni della società civile, con una raccolta delle firme, soprattutto digitale, che ha raccolto più di 637 000 firme.
I cinque quesiti sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale durante la camera di consiglio del 20 gennaio 2025, in cui invece è stata respinta la richiesta di referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata, dichiarata inammissibile.
Quesito 1
Colore scheda: verde
Titolo: Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
Descrizione: Il quesito propone di abrogare per intero la disciplina vigente che impedisce, nelle imprese con più di 15 dipendenti, di reintegrare lavoratori o lavoratrici licenziati in modo illegittimo, se questi sono stati assunti a partire dal 7 marzo 2015, anche nel caso in cui il giudice dichiari ingiusta, o infondata, l’interruzione del rapporto; i dipendenti in questione hanno diritto esclusivamente a un indennizzo compreso fra 6 e 36 mesi di stipendio, in base all’anzianità di servizio nell’azienda. Tali norme erano state introdotte dalla riforma Jobs Act, attuata dal governo Renzi nel 2014. Nel caso in cui il referendum venisse approvato, verrebbe ripristinata la precedente normativa, riferita all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970, poi modificato dalla Legge Fornero del 2012: in questo modo, tornerebbe a valere per tutti i lavoratori la possibilità della reintegrazione nei casi di licenziamento illegittimo, ma sempre nei limiti previsti dalla riforma Fornero.
Testo del quesito
Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?
Quesito 2
Colore scheda: arancione
Titolo: Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
Descrizione: Il quesito propone di abrogare parzialmente la disciplina vigente che impone un limite all’indennità per i lavoratori e le lavoratrici licenziati in modo illegittimo nelle piccole imprese (con meno di 16 dipendenti), dove in tali casi si può ricevere un risarcimento massimo pari a sei mesi di stipendio, anche nel caso in cui il giudice dichiari ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto. Nel caso in cui il referendum venisse approvato, la responsabilità di stabilire l’indennizzo verrebbe ceduta al giudice, che stabilirebbe l’ammontare del risarcimento senza limiti economici, ma sulla base di criteri come l’età, i carichi di famiglia e la capacità economica dell’azienda.
Testo del quesito
Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?
Quesito 3
Colore scheda: grigio
Titolo: Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
Descrizione: Il quesito propone di abrogare parzialmente alcune delle regole vigenti sull’utilizzo dei contratti a termine, che li rendono stipulabili fino a 12 mesi senz’alcun obbligo di causali che giustifichino il lavoro temporaneo da parte del datore di lavoro, nemmeno in un eventuale giudizio. Tali norme erano state introdotte dalla riforma Jobs Act, attuata dal governo Renzi nel 2014. Nel caso in cui il referendum venisse approvato, l’obbligo di indicare il motivo del ricorso ad accordi a termine verrebbe nuovamente esteso anche ai contratti e ai rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi,[45] e verrebbe eliminata la possibilità per le parti individuali coinvolte di individuare giustificazioni per la stipula, la proroga o il rinnovo di tali contratti, limitando così il ricorso agli accordi a tempo determinato.
Testo del quesito
Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?
Quesito 4
Colore scheda: rosso
Titolo: Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
Descrizione: Il quesito propone di abrogare parzialmente la norma vigente che stabilisce la responsabilità solidale di committente, impresa appaltante e subappaltatori nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali che coinvolgono i lavoratori dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore, qualora essi siano privi di copertura assicurativa da parte dell’INAIL o dell’IPSEMA. Nel caso in cui il referendum venisse approvato, la responsabilità di tali infortuni verrebbe estesa anche al committente, che dovrebbe quindi risarcire i danni subiti dai lavoratori anche se derivanti da rischi specifici dell’attività produttiva delle imprese appaltanti o dei subappaltatori.
Testo del quesito
Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?
Quesito 5
Colore scheda: giallo
Titolo: Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Descrizione: Il quesito propone di abrogare alcune delle norme vigenti relative alla concessione della cittadinanza italiana ai cittadini di origini straniere, stabilite dalla legge nº 91 del 1992,[59] per cui gli stranieri maggiorenni adottati da italiani possono richiedere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza (art. 9, comma 1b), mentre tutti gli altri stranieri provenienti da Paesi extra-UE devono aver risieduto legalmente per almeno dieci anni nel Paese al fine di fare domanda (art. 9, comma 1f). In quest’ultimo caso, i minori di origini straniere che non hanno già acquisito la cittadinanza tramite i genitori, per ius sanguinis, devono attendere di compiere 18 anni e, al momento della domanda, dimostrare di aver sempre vissuto in Italia. Nel caso in cui il referendum venisse approvato, l’articolo 9 verrebbe modificato, cancellando parte del comma 1b (le specifiche sull’adozione da cittadini italiani) e tutto il comma 1f, riducendo così da dieci a cinque anni per tutti i cittadini stranieri maggiorenni il periodo di residenza legale in Italia necessario a chiedere la cittadinanza italiana. In questo modo, verrebbero ripristinati i requisiti stabiliti per la prima volta dal codice civile del 1865, e il diritto di cittadinanza verrebbe esteso anche ai figli minorenni dei richiedenti; comunque, verrebbero mantenuti tutti gli altri criteri necessari a presentare la domanda, e cioè la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un adeguato reddito, il pagamento regolare delle tasse nel Paese, la fedina penale pulita e uno status che non rappresenti minacce per la sicurezza della Repubblica.
Testo del quesito
Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?
Quorum
I cinque quesiti proposti sono stati tutti formulati come referendum abrogativi, cioè con cui i cittadini hanno potuto richiedere di eliminare del tutto o in parte le norme contestate.[5][8] Pertanto, come previsto dall’art. 75 della Costituzione italiana,[53] ciascuno di essi sarebbe dichiarato valido se l’affluenza registrata superasse il quorum previsto della maggioranza (50% più uno) degli elettori, indipendentemente dal risultato positivo o negativo delle consultazioni.
(Testo estrapolato da Wikipedia)