Alle ore 18 di oggi il Consiglio Comunale di Piancastagnaio si riuisce per iniziare il percorso di costruzione di una comunità energetica. Alle 21 si terrà invece l’incontro aperto con la cittadinanza. Ecco il testo della delibera che sarà al centro del Consiglio Comunale e che racchiude anche gli elementi di base per l’obiettivo da raggiungere.
“Premesso che
- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato
“Clean Energy for all Europeans Package” (CEP), con l’intento di contribuire a realizzare gli impegni
assunti dall’Unione Europea con l’Accordo di Parigi del 2015. La proposta ha portato all’adozione di
otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l’Unione Europea ha
riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza, in tal senso, assume le
Direttive 2018/2001 (che introduce le “Comunità di Energia Rinnovabile”):
- l’Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose
misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di
Energia Rinnovabili – FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche
Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l’art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 – cd. decreto ” Milleproroghe”, convertito in legge
28 febbraio 2020, n. 8 – il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della
Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell’autoconsumo collettivo e
delle “Comunità Energetiche Rinnovabili” (CER);
- con la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in
vigore i relativi provvedimenti attuativi sperimentali con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo
collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l’art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha precisato che
l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di
realizzare profitti finanziari;
- l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato il perimetro della Comunità Energetica
Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la
limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, prevedendo la connessione
dei membri alla stessa cabina primaria;
- l’art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la comunità energetica rinnovabile è un
soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone
fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di
ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le
amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto
Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati
gli impianti per la condivisione;
- con Delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il “TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL’AUTOCONSUMO DIFFUSO (TIAD)”, quale
provvedimento attuativo previsto dal D. Lgs. n. 199/21;
- Con decreto n. 414 del 7.12.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha
adottato, ai sensi dell’art. 8, d.lgs. 199/2021, il decreto che individua le modalità di incentivazione per
sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di
autoconsumo;
- Con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del
23.02.2024 sono state adottate le “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo
diffuso e al contributo PNRR”, in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e
della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera
727/2022/R/eel) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile consumare,
immagazzinare e condividere l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul
territorio;
- l’adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di
diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale
logica conseguenza dell’incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici
economici dati dal fatto che l’autoproduzione e l’autoconsumo genera incentivi che consentono una
riduzione dei costi, oltre dal fatto che lo stimolo alla diffusione di impianti consente di aumentare
l’autoconsumo fisico, con risparmi sull’approvvigionamento dell’energia eletreica; (iii) benefici di
carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo
economico del territorio locale;
- ai sensi della normativa nazionale, le CER sono “un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei
poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità
giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,
gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale
nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato
dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono
ubicati gli impianti per la condivisione”
- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità
energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, le comunità
possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall’ordinamento giuridico vigente, nel
rispetto delle finalità delle CER;
Considerato che:
- il richiamato quadro normativo, unitamente all’evoluzione della tecnologia, consente di praticare
modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino
consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al
mercato dell’energia elettrica;
- le comunità energetiche rinnovabili sono centrali in tale processo, permettendo alle istituzioni, alle
imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo
dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità
della vita e nell’erogazione dei servizi sul territorio;
- ai sensi della normativa, l’obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è quello di
“fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità”: in tale contesto il ruolo degli
Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento
dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l’apertura di nuovi percorsi di governance su scale
locale;
- l’adesione alla comunità energetica da parte degli Enti Locali si configura, alla luce della normativa
settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse generale
finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce
stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di
utilizzo dell’energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello
europeo;
Richiamate:
-la delibera della Giunta Comunale n. 127 del 8.10.2024, avente oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO IN
MERITO ALLA COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI”;
-la delibera della Giunta Comunale n. 169 del 30.12.2024, avente oggetto: “LINEA DI INDIRIZZO PER
LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) NEL COMUNE DI
PIANCASTAGNAIO ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PROTOCOLLO DI
INTESA CON CERESS SRL.”, con la quale, a seguito di indagine di mercato si individuava nella
CERESS s.r.l. il soggetto partner per la costituzione della C.E.R.;
Ritenuto che l’adesione del Comune alla Comunità può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai
vantaggi derivanti dalla condivisione dell’energia, anche la creazione di un sentimento di unione con
benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come richiamato in premessa;
Considerato che, nelle more della costituzione di una propria C.E.R., ed al fine anche di valutare l’effettivo
bacino di interesse del pubblico alla partecipazione ad una Comunità Energetica, si ritiene opportuno
aderire ad una C.E.R. già esistente, senza obbligo di spese per l’adesione e/o per la futura uscita;
Visto che a seguito di una ricerca di mercato sul WEB è stata individuata la proposta di adesione alla
Comunità Energetica “Fondazione Flander Italia ETS”, che persegue senza fini di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione, in accordo alla normativa surrichiamata, ha
come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di
comunità ai propri membri. L’adesione alla Fondazione è gratuita, secondo quanto previsto dallo Statuto
della stessa, ed è sempre consentito al membro di recedere e uscire dalla Fondazione. Il recesso è a titolo
gratuito;
Tutto ciò premesso e considerato:
- DATO ATTO CHE la natura giuridica della Comunità Energetica Rinnovabile è di Fondazione di
Partecipazione ETS ai sensi del d.lgs. 117/2017;
- VISTO lo Statuto della Fondazione Flander Italia ETS” allegata alla presente Deliberazione;
- DATO ATTO che alla Fondazione Flander Italia ETS è associato il numero di repertorio RUNTS
139644
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”
- DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 239 del D.lgs. 267/2000, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
D E L I B E R A
- Di approvare la partecipazione del Comune alla Fondazione di Partecipazione “Flander Italia ETS”,
in qualità di Membro;
- Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, alla sottoscrizione
della richiesta di adesione alla Fondazione;
- Di dare atto che tale adesione è da intendersi nelle more della costituzione di una propria C.E.R.,
qualora se ne ravvisi l’opportunità in seguito alla valutazione dell’interesse del pubblico;
- Di dare inoltre atto che, per lo stesso periodo, qualora si palesasse una diversa C.E.R. che dovesse
offrire condizioni migliorative rispetto alla Flander Italia srl, questa Amministrazione eserciterebbe il
diritto di recesso gratuito previsto dalla Flander per aderire alla nuova C.E.R.;
- Di dare mandato agli Uffici Comunali, per quanto detto sopra, per la pubblicazione all’albo pretorio
comunale di apposito avviso pubblico.
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile”.